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Quattro domande
... e la prima risposta


From: Gimmi Perego
To: PGT@arengario.net
Sent: Wednesday, January 18, 2006 10:32 AM
Subject: Non solo Piano Regolatore


Innanzitutto mi complimento per l'iniziativa, perchè va a dare ancora maggiore visibilità al nuovo PGT, la cui importanza è strategica per la città, e soprattutto apre uno spazio di dibattito più informale, che non potrebbe essere ospitato sul sito web istituzionale.

Sto leggendo ed esaminando la documentazione, ed  emergono subito alcuni temi rilevanti, sui quali secondo me sarebbe opportuno un approfondimento in questa rubrica:

 -  Qual'è l'area discrezionale che il PGT lascia all'esecutivo (la Giunta) nella sua    realizzazione? E quanto di questa discrezionalità è dovuta (a causa della Legge   Urbanistica Regionale) e quanto può essere evitata?
Faccio un esempio: i Piani Attuativi, attualmente sono materia di Giunta, e questo ha   permesso di avviarne alcuni, dopo molti anni    di immobilismo a Monza. Eppure non rinuncio    all'idea che "in un mondo perfetto" dovrebbero   essere materia di Consiglio Comunale.
Pensiamo a cosa potrebbe combinare una   maggioranza "cementifera" in futuro...

 -  La perequazione: in che modo funziona esattamente? La lettura delle Norme Tecniche su questo tema importante è piuttosto difficile e le quantità che vengono messe in gioco sono piuttosto alte.
Anche questo è tema legato alla discrezionalità   o le norme permettono di stabilire criteri univoci?

 -  L'area della Cascinazza: è possibile    riepilogare cosa prevede esattamente il PGT    per i suoi comparti?
Il suo inserimento nel Parco Intercomunale del Medio Lambro è indicato nelle norme o è  lasciato alle intenzioni della maggioranza?

 -  L'area del vecchio Ospedale: è oggetto di una trasformazione molto importante, come per la
 Cascinazza meriterebbe un riepilogo di quanto è previsto nei suoi comparti, visto che in parte
 l'area verrà privatizzata.

Gimmi Perego


Gimmi Perego, con la chiarezza e attenzione che lo contraddistinguono, chiede di valutare quattro problemi o, come sottolinea, temi rilevanti: la discrezionalità o meno nelle decisioni di attuazione del Piano, la perequazione prevista,  le previsioni sulla Cascinazza. Trattandosi di questioni non indifferenti penso giusto rispondere una alla volta  cominciando dalla prima.


La legge introduce alcune novità che hanno a che fare con la domanda ed i dubbi conseguenti, in termini semplificati si può dire:

  1. Pone sullo stesso piano, al fine della conformazione delle aree (cioè nella attribuzione di diritti di edificazione) il Piano Generale e il Piano Attuativo (art 6 Pianificazione comunale, legge r. 12/05).
  2. Ammette come procedura usuale (prima era riservata ai Programmi Integrati di Intervento e agli accordi o altri strumenti particolari attuativi)  la negoziabilità degli interventi sulla base di possibili “Incentivi” (art 11, comma 4 … legge 12/05) e, questione più delicata, ammette anche la negoziabilità degli indici sulla base delle indicazioni e indirizzi del Documento di Piano (art. 12).
  3. Individua un Documento di Piano  che non conforma in generale i suoli (art 7) e che pertanto ne prevede la successiva conformazione con Piani Attuativi successivi (non così invece per il Piano dei Servizi e per il Piano delle Regole, che interessa in prevalenza l'esistente, che invece sono conformativi dei suoli (art 9 e 10).
  4. Riduce la quantità di standards necessari minimi (18 mq/ab) al posto di 26,5) e non quantifica gli standards per Servizi generali o sovra-comunali (art.9).

Più che legittimi i dubbi pertanto di Gimmi. Bisogna però precisare che la legge lascia al Comune la scelta di come interpretare e precisare le questioni sopra riportate. E' evidente che se nel Documento di Piano individuo un ambito di “trasformazione”, come dispone la legge, e su questo determino solo vaghi criteri,  senza determinare con precisione finalità, destinazioni, limiti degli interventi e precisi interessi pubblici in gioco, in effetti (come si è detto anche nel dibattito sulla legge), “una negoziazione”, può contrattare anche profonde scelte urbanistiche non valutate nella coerenza generale del Piano. Infatti la legge, per il documento di Piano dice che : “ individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione…”. Rilascia così aperto il tutto dato che consente la negoziabilità di scelte urbanistiche qualora non prescritte o indirizzate dal Documento di Piano stesso.
Se invece la scelta delle “Aree di Trasformazione” interpreta, secondo noi correttamente per legge e finalità, che ogni area di Trasformazione  (e anche quelle di sistema come abbiamo chiamato nel PGT) sono motivate nel Piano da precise finalità pubbliche individuate, normate e dimensionate per interventi privati e pubblici (vedi ad esempio schede per indicazioni per ambiti strategici), allora la discrezionalità non esiste o non incide sulla qualità della scelta urbanistica, ma, ad esempio, offre la possibilità di scelta di opportunità di trasformare un'area o un'altra secondo criteri di priorità già previsti nel Piano e connessi agli incentivi ed ai punteggi  (art.10 norme del documento). Vi è quindi, per rispondere alla domanda una estesa interpretazione. La nostra non è stata “permissiva” e di incentivo della discrezionalità, ritenendo che soluzioni urbanistiche sono valide se correttamente prefigurate e definite nel contesto generale di Piano e dei luoghi interessati.
Non si “contratta “pertanto il destino urbanistico di un'area ma la sua qualità (sociale, per servizi pubblici o ambientale) per cui entra tra le priorità del quinquennio, compresi gli incentivi per aree agricole a fini paesaggistici ed ecologici.
A rigor del vero la legge determina che gli incentivi sono limitati ad un incremento massimo de 15% che nel nostro Piano è sceso all'8% (art. 10 norme del Documento di Piano). Ciò non significa un aumento generalizzato degli indici ma una volumetria già prevista (nel dimensionamento di Piano e disponibile in caso di accertata “qualità” dell'intervento sulla base di un punteggio . O incentivi fiscali ed economici e simili come interventi ad esempio sugli oneri dovuti.
I Piani Attuativi in materia di giunta sono quelli che non comportano variante allo strumento urbanistico  e nel nostro caso, per il PGT di stretta attuazione di previsioni precise e quasi planivolumetriche (con assoluta prevalenza di quelle di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e riqualificazione) con riduzione di ogni discrezionalità (si vedano sempre  le schede per gli ambiti Tav. A13).
Nel nostro caso:
  1. anche in ragione delle definizioni già a suo tempo elaborate del PRG 2004 a fini ambientali, paesaggistici etc. le scelte sono puntualmente dimensionate ed individuate per caratteristiche non derogabili a meno di variante e quindi con assenza o forte limitazione di discrezionalità.
  2. La negoziabilità non è generalizzata ma contenuta in una quantità già pre-valutata dal Piano nel suo dimensionamento e ridotta in riferimento alla proposta di legge (incentivi) e soprattutto connessa a precisi parametri ambientali, urbanistici e sociali.
  3. La normativa determina una edificabilità dettata da una previvisione quinquennale non negoziabile a meno di “Variante al Documento di Piano”. Questa edificabilità, in prevalenza di ristrutturazione per l'abitabilità, è connessa a prevalenti incentivi per l'ambiente e, novità assoluta, per la tutela di aree agricole con funzione ecologica, paesaggistica e di parchi sovracomunali oltre che urbani (si veda in particolare il Piano dei servizi e al punto 15 della relazione Il ruolo delle aree agricole).
  4. Gli standard sono quelli già valutati nel PRG del 2004 e quindi superiori a quelli di legge con previsione anche di quelli generali e sovra-comunali (si veda il Piano dei Servizi).

Si può dire che la nostra interpretazione non è certo interprete delle permissività della legge.
Sul fatto che una diversa maggioranza gestisca diversamente il Piano, non è di fatto possibile a meno di contenuti limiti di cui si è detto e a meno di “variare” il Documento di Piano. Questo però fa parte del funzionamento democratico delle Istituzioni. Posso dire che un buon Piano (e la VAS - Valutazione ambientale strategica - che lo accompagna) è comunque riferimento anche in caso di modifica. Non è qui il caso di affrontare questo funzionamento democratico e se davvero l'attuale sistema sia adeguato. Non ne sono del tutto convinto e credo che dovrà essere modificato valutando con attenzione la precisione e partecipazione alla formulazione degli indirizzi di consiglio e la realizzazione dell'esecutivo..

Alfredo Viganò


   PGT@arengario.net


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  18 gennaio 2006