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La campagna contro Milano di Berlusconi e Previti
Così Berlusconi vuole spostare i suoi processi
Giuseppe D´Avanzo su
la Repubblica

RIMESSIONE. Fattori esterni possono alterare il processo, condizionandone l´esito. Se sono dimostrati gli effetti inquinanti che minacciano sicurezza, incolumità pubblica, autonomia morale degli addetti (giudici, imputati, difensori, testimoni, periti, consulenti), occorre dislocare il dibattimento altrove. E´ l´istituto della «rimessione» (art. 45 del codice di procedura penale).
Lo invocano Silvio Berlusconi e Cesare Previti: i processi Sme/Imi-Sir/Lodo Mondadori abbandonino Milano, troppo attossicata, per la quieta Brescia. Nella scia degli imputati maggiori, chiedono il trasloco anche i coimputati meno illustri, ma non meno nei guai. Primarosa Battistella Rovelli e Felice Rovelli, presunti corruttori come il presidente del Consiglio e il suo sodale, avvocato e deputato. Renato Squillante e Filippo Verde, le toghe accusate del commercio giudiziario. Giovanni Acampora e Attilio Pacifico, il mago della finanza e l´intermediario/prestanome che, per l´accusa, hanno mascherato all´estero la corsa e il rifugio del grisbì.
Dopodomani, 29 maggio, la Cassazione decide. E´ tempo di vedere nelle carte quali sono i «fatti» che sostengono la mossa, e se sono così robusti da giustificarla.

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Milano livida. Un milanese su due è con Berlusconi: il 13 maggio 2001, vince con il 53,7 per cento dei voti. Più d´un milanese su tre è con Forza Italia, 33,27 per cento al proporzionale. Milano ama il governo e il governo le restituisce attenzione e cura. Ogni lunedì, racconta Panorama (30 maggio 2002), sei ministri di Berlusconi - Giuliano Urbani (Beni culturali), Giulio Tremonti (Tesoro), Maurizio Gasparri (Comunicazioni), Roberto Maroni (Welfare), Lucio Stanca (Innovazione), Antonio Marzano (Attività produttive), Umberto Bossi (Riforme) - lavorano con profitto in città e non lamentano disagi o aggressioni. D´altronde, se si esclude le pene istruttorie, Berlusconi si è cavato qualche soddisfazione giudiziaria in città. Sempre assolto, qualche volta sollevato da ogni responsabilità con la prescrizione del reato (diverso l´esito per alcuni sodali). C´è un giudice a Milano, ha potuto sospirare felice il presidente del Consiglio.
Qualcosa deve essere repentinamente e tragicamente mutato all´ombra del Duomo, a leggere le memorie di Berlusconi e Previti al vaglio della Suprema Corte.
In queste pagine c´è il racconto di una Milano violenta, livida di rabbia e rancore. Al centro della rappresentazione c´è «un´assemblea permanente di magistrati riuniti in gruppo che definisce le strategie da impartire ai giudici... che fedelmente eseguono con immediata e servile adesione» .
Il «coro» in toga crea una «situazione pericolosa per la stessa democrazia». Al di fuori del Palazzo di Giustizia e anche a ridosso del banco del tribunale. Qui, nelle aule, «ragazzi dei Centri sociali, non si sa bene mandati da chi, esercitano una percepibile intimidazione sui partecipanti al processo, sugli imputati, sulle loro difese» che subiscono «continue vessazioni, un trattamento umiliante... senza precedenti, se non nei processi politici indetti nei regimi autoritari». L´avvocato di Silvio Berlusconi (e deputato di Forza Italia), Niccolò Ghedini, è costretto a farsi proteggere da guardaspalle armati. «Il progetto d´attentato» che lo minaccia - assicura in una nota del 16 maggio il capo della polizia, Gianni De Gennaro - «è riconducibile alla sua attività di legale in processi a Milano» .
Fuori del Palazzo, in qualche occasione «letteralmente accerchiato da migliaia di persone», gli «interventi scalmanati» di tutti i magistrati milanesi e i «deliranti proclami» («resistere, resistere, resistere») di Francesco Saverio Borrelli, complici addirittura 150 avvocati del Foro, incitano la «piazza» alla «mobilitazione dell´odio e del disprezzo», al «sollevamento popolare», al «tumulto», al «linciaggio» minacciando «la serena partecipazione al processo degli imputati». La città di Milano, argomentano Berlusconi e Previti, «è il fulcro della resistenza giudiziaria ad oltranza, concepita come intervento punitivo/repressivo di matrice giustizialista» .
«Individui immorali e spregevoli - accusa Previti - hanno creato non semplicemente un clima, ma un vero e proprio contesto che rende oggi impossibile la celebrazione di processi a Milano contro il sottoscritto e Berlusconi, senza l´intervento di fattori esterni che condizionano pesantemente l´operato di giudici e parti» .
Milano, è la conclusione, «non offre un contesto territoriale adeguato alla celebrazione dei processi in corso e quindi, in definitiva, coloro che partecipano a tali processi non si trovano in grado di agire senza condizionamenti oggettivi della propria autodeterminazione» .

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Accanimento. Il bizzarro abbozzo di Milano è contraffatto a occhio nudo, e tuttavia svela la trama che i due illustri imputati propongono alla Suprema Corte per il trasloco del processo. Berlusconi e Previti si muovono nella stessa direzione, ma lungo strade diverse. Le ragioni degli imputati s´incrociano soltanto in due episodi. Nelle testimonianza della teste Omega (Stefania Ariosto), celebrata come «prova regina» del processo Sme laddove «prova regina» di quel processo sono - purtroppo, per gli imputati - i bonifici bancari giunti dalla Svizzera; nella intercettazione nel bar Mandara di Roma (Renato Squillante rivela le preoccupazioni per i suoi conti esteri al collega Francesco Misiani). Intercettazione definita «manipolata», a Perugia, da un perito. Le difese la valutano «falsa». Riversata dal nastro originale su un secondo nastro per decrittarne il contenuto, infelicemente raccolto, l´intercettazione è ora all´esame del tribunale di Milano. Non si comprende come le due circostanze possano avvelenare l´ambiente del giudizio…

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Traslazioni. L´affare che la Corte di Cassazione risolverà dopodomani non appare chiuso soltanto all´interrogativo se l´ambiente milanese influisce sui giudizi. Il premier e il suo associato chiedono il trasloco dei processi, come si è visto, in nome di una trasformazione geometrica della verità di questi anni, di una deformazione che rovescia radicalmente la storia e ripercorre il lavoro della magistratura milanese come attossicato dal risentimento politico. E´ il primo capitolo di una riscrittura degli avvenimenti di questi anni? In gioco è, quindi, non solo un esito giuridico ma, se così si può dire, il confronto tra la forza della menzogna e la forza della verità. Se prevarrà la prima, come diceva Hannah Arendt, «le verità di fatto diventeranno opinioni».


«L'uso limitato di atomiche
«La dottrina nucleare di Islamabad prevede il ricorso a queste armi come atto dimostrativo»
Giovanni Caprara sul
Corriere della Sera

Anche un «limitato» ricorso all'arma nucleare da parte di India e Pakistan produrrebbe effetti terribili con quasi 3 milioni di morti come conseguenza immediata. A dimostrarlo è uno studio elaborato da esperti americani e asiatici di cui riferisce New Scientist . La valutazione ipotizza il lancio di dieci testate atomiche della potenza di circa 15 kiloton (poco meno della bomba di Hiroshima) su cinque grandi città indiane (Bangalore, Bombay, Calcutta, Madras e New Delhi) e altrettante pakistane (Faisalabad, Islamabad, Karachi, Lahore, Rawalpindi). Le vittime calcolate sarebbero 2,6 milioni in India, tra morti e gravemente feriti, e 1,8 milioni in Pakistan. «Lo scenario è credibile e devastante» precisa M. V. Ramana della Princeton University ed esperto della politica nucleare indiana. «New Delhi dispone di un'ottantina di ordigni con circa 300 chilogrammi di plutonio mentre il Pakistan ne ha a disposizione una trentina - dice il professor Mario Martellini fisico dell'Università di Milano e segretario generale del Landau Network-Centro Volta, il centro italiano per il controllo degli armamenti…

Il rischio nucleare legato alla crisi del Kashmir sarebbe oggi più serio rispetto al passato. «Il Pakistan ha nella sua dottrina atomica il ricorso alla terribile arma - spiega Martellini da poco tornato da una ricognizione nei due Paesi - da usare come azione dimostrativa in conseguenza di un blocco navale o economico imposto da New Delhi». Un segnale inquietante è ritenuta la minaccia avanzata dal governo indiano negli ultimi giorni, e mai emersa in passato, di interrompere la distribuzione dell'acqua del fiume Indo al Pakistan che già da un paio d'anni soffre per la siccità e garantita da un accordo del 1960 con la Banca Mondiale.


Berlusconi scorrazza su tutta la Rai
sommari de
l'Unità

Ormai usa la tv pubblica come casa sua, va e viene quando vuole. Parla senza contraddittorio, incita, proclama. Berlusconi è superstar su tutte le reti, nei tg e alla radio. L'ultimo spot elettorale lo ha avuto su Tg2 Dossier solo qualche ora prima che si aprissero i seggi. Sabato sera il premier si è lasciato andare a un monologo di 20 minuti per spiegare che è solo grazie a lui che la Russia entra nella Nato, che senza di lui saremmo ancora alla guerra fredda.


Libertà personale
Luigi Ferrajoli su
il Manifesto

L'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la scarcerazione degli otto poliziotti incriminati per le violenze contro 83 persone nella caserma Raniero solleva una questione che va ben al di là del processo napoletano. Dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'intera ricostruzione dei fatti operata dall'accusa, il Tribunale ha escluso che questi costituiscano - oltre ai reati di abuso d'ufficio, violenza e lesioni personali - anche il reato di sequestro di persona. La questione non è dunque di fatto, ma di diritto: se in Italia sia lecito alla polizia limitare la libertà personale di un cittadino al di fuori dei casi, come la flagranza o il fermo per gravi reati, espressamente previsti dalla legge. La motivazione con cui è stata esclusa la qualificazione di questi fatti come sequestro di persona è stupefacente. L'articolo 605 del codice penale dice che commette «sequestro di persona» («semplice», ovviamente, e non già a scopo di estorsione) «chiunque priva taluno della libertà personale». E aggiunge che il reato è aggravato se «è commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni». E' insomma una sobria ma inequivoca definizione, violenze e sevizie a parte, dell'operato della polizia napoletana nella giornata del 17 marzo 2001. Il Tribunale, invece, ha ritenuto che «l'operazione possa essere inquadrata nella fattispecie di cui all'articolo 4 della legge 152 del 1975, peraltro richiamata in quasi tutti i verbali di perquisizione».

Ora, questo articolo 4 è stato abrogato dal codice di procedura penale del 1989, le cui norme di coordinamento lasciano in vita solo pochissime delle vecchie disposizioni, tra le quali esso non è affatto compreso. E' la stessa legge 152 del 1975 del resto, la famigerata legge Reale, che stabilisce espressamente, nel suo articolo 35, che «le disposizioni processuali della presente legge», tra le quali rientra certamente l'articolo 4, «si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale».

Ma ammettiamo che questo articolo 4 sia ancora in vigore, come il Tribunale ha arditamente ritenuto sulla base di un richiamo operatone in una legge del 1990. Che cosa dice questo articolo? Esso non prevede affatto la possibilità dell'arresto da parte della polizia, ma solo, «in casi eccezionali di necessità e di urgenza, l'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza... non appaiono giustificabili». Di queste perquisizioni, esso aggiunge, «deve essere redatto verbale su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica» e «consegnato all'interessato».

Dunque, anche se si ammette l'attuale validità di questo articolo 4, ciò che le forze di polizia potevano fare in base ad esso era solo la perquisizione «sul posto» delle persone che si trovavano negli ospedali, consegnandone agli interessati, cosa dalla quale si sono ben guardati, i relativi verbali. Che si possa invece «inquadrare» nella figura della «perquisizione sul posto» il pestaggio in caserma delle 83 persone, prelevate a forza dai Pronto soccorso, trattenute per ore, denudate e costrette, come afferma l'ordinanza, a restare inginocchiate con la faccia al muro e le mani dietro la testa mentre venivano percosse e ingiuriate dagli agenti, è talmente assurdo da superare qualunque acrobazia interpretativa. Evidentemente il Tribunale ha fatto propria, richiamando questo articolo 4, la pezza d'appoggio invocata, in mancanza di meglio, dalla polizia.



   27 maggio 2002