TRIBUNALE AMMINISRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO

RICORSO


Nell' interesse dei sigg.ri ALLEVI DARIO ( LLV DRA65P30H501F ) GRILLO DAMIANO ( GRL DMN 47A13 F207S ) MANGONE OSVALDO ( MNGSLD64A16M140V ) PANZERI ROSA ( PNZ RSO 51M67 F704M ) ROMEO MASSIMILIANO ( RMO MSM 71A22 F704U ) GHEZZI GIULIANO ( GHZ GLN75H05F704V ) BIANCHI GIANPIETRO ( BNC GPT 43H25 D286R ) ROMANO VILLA ( VLL RMN 43B11 F704N ) MELZI ALDO ( MLZLDA 67M14 F704V ) CERASO EDDA ( CRS DMR 48R48 I854F ) DI LIO ALFONSO ( DLI LNS 49C27 A896P ) MANDELLI ANDREA , consiglieri comunali presso il Comune di Monza, rappresentati e difesi , giusta delega a margine del presente atto, dall' Avv. Claudio Colombo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Marcello Meoli in Milano, Via Adige n. 12
contro
Comune di Monza
E n.c.
Parcheggi Italia s.p.a. Codelfa s.p.a.
PER L' ANNULLAMENTO , previa SOSPENSIONE (e concessione di misure cautelari provvisorie ), con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, a) della convenzione stipulata tra il Comune di Monza e le società controinteressate la progettazione, costruzione e gestione in diritto di superficie di un autoparcheggio in P.za Trento e Trieste; b) della deliberazione della Giunta Comunale n. 487 del 21 luglio 2005, pubblicata il 11/8/005, con la quale è stata approvata la convenzione ed il progetto definitivo dell' opera c) se del caso e per quanto occorra della deliberazione di G.C n. 852 del 29 luglio 2004 d) se del caso e per quanto occorra della determina dirigenziale n. 16 del 7/3/2005
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I ricorrenti sono consiglieri di minoranza presso il Comune di Monza appartenenti alle seguenti forze politiche ( v. All. 10 ):
ALLEVI DARIO ( Alleanza Nazionale – capogruppo )
GRILLO DAMIANO ( Insieme per Monza- lista civica- capogruppo )
MANGONE OSVALDO ( Forza Italia – capogruppo )
PANZERI ROSA ( U.D.C. – capogruppo )
ROMEO MASSIMILIANO ( Lega Nord- capogruppo )
GHEZZI GIULIANO , BIANCHI GIANPIETRO , ROMANO VILLA, DI LIO ALFONSO, MANDELLI ANDREA ( Forza Italia )
MELZI ALDO ( Insieme per monza – Lista Civica )
CERASO EDDA ( Alleanza Nazionale )
Tramite il presente ricorso intendono reagire avverso la deliberazione di G.C 487/2005, pubblicata il 11/8/2005 ( All. 2 ) , la quale ha perpetrato una grave lesione delle prerogative del consiglio comunale riconosciute dalla legge, con conseguente vulnus al mandato dei consiglieri.
La Giunta ha approvato la convenzione definitiva per la progettazione, costruzione e gestione in diritto di superficie, di un parcheggio sottostante la Piazza Trento e Trieste.
Siffatta convenzione ( a quanto consta stipulata nelle successive settimane) prevede l' attribuzione del diritto di superficie a favore del raggruppamento tra Parcheggi Italia s.p.a. e Codelfa s.p.a, relativamente all' sottosuolo della centralissima Pza Trento e Trieste , per 90 anni relativamente a 157 posti auto ad uso privato ( con facoltà di subconcedere a terzi i singoli boxes ), per 30 anni relativamente a 254 posti auto da destinare a rotazione pubblica ( termini prorogabili ai sensi dell' art. 19 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 – v. All. 1 art. 3 ).
Per questi ultimi essa disciplina, altresì, le modalità di erogazione del servizio e le relative tariffe.
La costituzione del diritto di superficie ex artt. 952 ss. c.c. è attestata non solo dal “ nomen iuris “ utilizzato, ma anche dalla specifica disciplina delle modalità di esercizio del diritto ; la convenzione ( v. All. 1 art.3 ) precisa , in particolare, che “ tutte le opere e impianti di parcheggio .. realizzati dal concessonario , ivi compresi quelli realizzati nel corso del periodo … diverranno de iure di proprietà comunale al momento della scadenza del diritto di superficie “ e che “ la proprietà dei parcheggi da alienare in subconcessione sarà trasferita al comune alla s cadenza della subconcessione “ ( v. anche l' art. 20 che richiama l' art. 953 c.c. ).
La Piazza Trento e Trieste si trova nel pieno centro storico della città di Monza , a pochi passi dal Duomo e dall' Arengario, è conosciuta sin da epoca medievale ed è sovrastata da un importante monumento commemorativo della prima guerra mondiale ( v. All. 9 ).
La realizzazione di un parcheggio sotterraneo, così consistente, è fortemente avversata dalla popolazione, perché condurrà nel centro storico una grande massa di veicoli, con conseguente incremento del traffico e dell' inquinamento.
Per questa ragione un comitato, appoggiato dalle forze politiche cui appartengono i ricorrenti, ha promosso un referendum ( ai sensi dell' art. 8 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e delle correlate disposizioni statutarie ) per chiedere che la scelta venga sottoposta al vaglio della popolazione , con proposte alternative per affrontare il problema dei parcheggi.
La commissione di verifica , in data 11/7/2005 , ha decretato l' ammissibilità dei quesiti , ed in 2 mesi sono state raccolte 2.000 firme delle 4.000 da raccogliere entro dicembre, il che, tenuto conto del periodo feriale, denota la sensibilità della popolazione alla tematica ( V. All. 11 ).
Ciò nonostante l' esecutivo, con un iniziativa “ ferragostana “ ha ritenuto di vanificare l' iniziativa referendaria , mettendo anche il consiglio comunale innanzi al fatto compiuto.
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La convenzione impugnata evoca il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2006.
In realtà il programma triennale opere pubbliche 2003-2005 si limita a tracciare “ elementi finanziari “ , con un “ elenco descrittivo dei lavori “ , cui corrisponde la “ formazione di parcheggio interrato P.za Trento e Trieste “ , la stima del costo complessivo pari ad Euro 10.000.000 e la previsione che tale impegno finanziario sia sostenuto con “ capitale privato o cessione di immobili “ ( All. 7 ).
Tale previsione, oltremodo lacunosa, non è stata riproposta e deve ritenersi pertanto abbandonata dall' ultimo programma triennale delle opere pubbliche 2004-2006 ( All. 8 ) .
Ricevuta la proposta e relativo progetto preliminare del raggruppamento d' imprese costituito da Parcheggi Italia e Codelfa s.p.a., la giunta ha ritenuto , con deliberazione di G.C. n. 852 del 29 luglio 2004 , che essa fosse suscettibile di valutazione ai sensi dell' art. 37 ter della L 109/1994, con conseguente apertura della procedura di evidenza pubblica contemplata dall' art. 37 quater.
Visto che il bando prevedeva il diritto di prelazione a favore del promotore, la gara è andata deserta , e con determinazione dirigenziale n. 16 del 7 marzo 2005 il raggruppamento controinteressato è stato individuato come aggiudicatario ( All. 3 )
E' stato quindi, presentato il progetto definitivo, approvato con deliberazione di G.C. 487/2005, unitamente alla convenzione definitiva , successivamente stipulata ( All. 1 e 2 ).
L' Amministrazione ha quindi preannunciato l' imminente inizio dei lavori ( All. 6 ).
Gli atti ed i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede l' annullamento, previa sospensione, per i seguenti
MOTIVI
  • Violazione e falsa applicazione dell' art. 42 2° comma lett l del D.L.v.o 18 agosto 2000 n. 267 .
    Incompetenza.

    L' art. 42 2° comma lett l del D.L.vo 267/2000 attribuisce alla competenza del consiglio comunale gli “ acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni , che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell' ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta , del segretario o di altri funzionari “.
    La norma impone tassativamente che gli “ acquisti ed alienazioni immobiliari “ siano deliberati dal consiglio come affermato da costante giurisprudenza per cui “l' art. 42 comma 2 lett l) D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce espressamente al consiglio comunale la competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, senza alcuna eccezione “ ( Cons. Stato, IV sez., 24 giugno 2002 n. 3430 ).
    La seconda parte dell' enunciato ( che ammette la competenza concorrente di altri organi a determinate condizioni : previsione espressa in atti fondamentali del consiglio, mera esecuzione dei deliberati consiliari od ordinaria amministrazione ) si riferisce, infatti, agli “ appalti e concessioni “ non comportanti acquisti ed alienazioni immobiliari , come affermato da recente giurisprudenza ( cfr. Cons. Stato sez. V 3 marzo 2005 n. 832 per cui rientrano tra le competenze consiliari “ “ acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permute, appalti e concessioni, sia pure, in quest' ultime due ipotesi, solo nel caso in cui non sia espressamente previsto in atti fondamentali del consiglio comunale “ )
    La pattuizione de qua è sussumibile tra gli “ acquisti ed alienazioni immobiliari “ visto che la concessione del diritto di superficie attribuisce ai controinteressati un diritto reale ( v. art. 952 ss c.c. ) su bene di proprietà comunale .
    Come noto il diritto di superficie , può riferirsi alle costruzioni sovrastanti il suolo ( art. 952 c.c. ) ovvero a quelle al disotto del medesimo ( art. 955 c.c. : “le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui “ ) , realizzando, in entrambi i casi , un rilevante depauperamento del diritto di proprietà , il quale, ai sensi dell' art. 840 c.c. “ si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene “ , nonché allo spazio sovrastante il suolo.
    In giurisprudenza si afferma che “ il diritto di superficie ha un suo specifico contenuto economico, incidente per un verso , positivamente, sul patrimonio di chi ne è titolare, per altro verso, negativamente, su quello di coloro che per effetto di esso subiscono una limitazione al loro diritto dominicale “ ( Cass. Civ. sez. II 22 maggio 2000 n. 6656 ) .
    Vieppiù l' art. 3 comma 3 lett a) della L. 24 marzo 1989 n. 122 ( disposizioni in materia di parcheggi ) qualifica come “ trasferimento dei diritti di cui agli artt. 952 commi 1 e 2 c.c. “ , la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi.
    L' esecutivo comunale , approvando definitivamente e stipulando la convenzione , il cui art. 3 ( “ oggetto della convenzione “ ) afferma che “ il Comune di Monza costituisce il diritto di superficie a favore delle società – e suoi aventi causa- nel sottosuolo dell' area pubblica “ ( cfr. art. 955 c.c.: costruzioni al disotto del suolo ) , è incorso, pertanto, in violazione di legge ed incompetenza .
    Anche qualora si volesse reputare applicabile la seconda parte dell' enunciato legislativo riferita ad “ appalti e concessioni “ , non sussistono , nel caso in esame, i presupposti per ritenere operative le speciali deroghe alla competenza consiliare.
    Il presente caso esula certamente dalla terza fattispecie, poichè le dimensioni dell' opera , la sua entità ( importo stimato E. 10.000.000,00 ) ed il suo impatto sul centro storico della città , escludono certamente che il relativo negozio possa rientrare nel concetto dell' “ ordinaria amministrazione “ , correlato a servizi e funzioni di routine.
    Parimenti non è ravvisabile l' altra ipotesi di deroga, visto che il consiglio comunale non ha mai previsto espressamente l' atto di disposizione immobiliare oggetto di contestazione ; in particolare non lo ha fatto nel programma triennale delle opere pubbliche 2003-2006 che contiene semplici ipotesi generiche di finanziamento ( “ capitale privato o cessione immobili “ – v. All. 7 ).
    Da nessuna parte è espressamente manifestata la volontà di attribuire a terzi il diritto di superficie in questione.
    Ciò senza contare che il successivo programma triennale 2004-2006 non reca neppure siffatta generica previsione , la quale deve reputarsi , pertanto, abbandonata ( . All. 8 ).
    1. Violazione e falsa applicazione dell' art. 42 comma 2 lett e ed f del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 .
    Incompetenza.
    La convenzione approvata dalla giunta disciplina le modalità di erogazione del servizio di parcheggio relativo ai posti auto a rotazione , destinati al pubblico.
    Tale servizio è configurato come necessario, dal momento che la sua interruzione costituisce inadempimento contrattuale ( v. art. 16 : “ in caso di ingiustificata chiusura totale o parziale del parcheggio da parte del concessionario verrà a questi applicata una penale … “ ).
    Inoltre l' art. 12 fissa le tariffe di parcheggio e disciplina le modalità per il loro adeguamento .
    Anche sotto questo profilo è stata violata la competenza consiliare, visto che l' art. 42 2° comma lett e del D.L.vo 267/2000,attribuisce al consiglio comunale l' “ organizzazione dei pubblici servizi “ , nonché “ la concessione dei pubblici servizi e l' affidamento di attività e servizi mediante convenzione” .
    Inoltre è stato violato il successivo paragrafo della medesima disposizione, per cui compete al consiglio la “ disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “..
    In giurisprudenza si afferma costantemente che la gestione di parcheggi pubblici costituisce servizio pubblico ( Cass. Civ. SS.UU. 17 novembre 1998 n.11578 per cui “ l' affidamento ad un soggetto privato , in forza di formale provvedimento del comune , seguito da convenzione attuativa , della gestione di parcheggi a pagamento sulle strade comunali integra una concessione di servizio pubblico “Cons. Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2155 per cui “ deve considerarsi servizio a rilevanza industriale anche quello relativo alla gestione di parcheggi pubblici comunali “ ); in ogni caso, è certamente sussistente, nell' ipotesi in esame, l' “ affidamento di attività e servizi mediante convenzione “, di cui al citato art. 42.
    Inoltre secondo costante giurisprudenza “ posto che, ai sensi dell' art. 42 comma 2 lett f) D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 , la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è inderogabilmente demandata al consiglio comunale, spetta a tale consiglio, in assenza di una disciplina generale in materia tariffaria, adottare le determinazioni definitive in merito alle modalità di fissazione delle tariffe , concernenti il servizio di controllo degli impianti termici nel comune “ ( Cons. Stato sez. V 12 novembre 2003 n.7235 ).
    Pertanto, in assenza della fissazione della disciplina generale delle tariffe di parcheggio da parte del consiglio comunale, la relativa determinazione puntuale non può dirsi appannaggio della giunta.
    La violazione delle predette norme determina l' illegittimità degli atti impugnati, viziati per violazione di legge ed incompetenza
    1. Violazione e falsa applicazione dell' art. 42 2° comma lett b) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell' art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 .
    Eccesso di potere per contraddittorietà, incompetenza.
    L' art. 19 del D.P.R. 327/2001, afferma che, nel caso in cui l' opera non sia conforme allo strumento urbanistico, la variante al medesimo viene deliberata dal Consiglio comunale , attraverso l' approvazione del progetto preliminare o di quello definitivo.
    Tale disposizione si colloca nel solco dell' art. 42 2° comma lett b) del D.L.vo 267/2000, che assegna al consiglio comunale i piani territoriali ed urbanistici e relative deroghe.
    Il Comune di Monza è dotato di una variante allo strumento urbanistico generale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25 marzo 2002 , e tuttora reputata efficace dalla civica amministrazione in regime di salvaguardia, nonostante l' assenza di ogni sviluppo del relativo procedimento ( All. 5 ).
    Tale strumento adottato include la P.za Trento e Trieste in apposito comparto, ove la realizzazione dei parcheggi interrati è contemplata accanto ad altri interventi, quali la demolizione di un palazzo ( cosiddetto Palazzo Upim ), di una decina di piani .
    L' art. 32 prescrive che i comparti in questione siano oggetto di “ progetti unitari speciali “ , definiti attraverso Programmi Integrati di Intervento ( P.I.I. ) o Programmi di Recupero Urbano ( P.R.U. ) , di competenza del Consiglio Comunale; fino all' approvazione dei suddetti programmi unitari speciali sono ammessi interventi sino al limite massimo del restauro-risanamento conservativo degli immobili esistenti .
    E' evidente , sotto questo profilo, la modificazione imposta allo strumento urbanistico adottato ( che contempla “ progetti unitari estesi all' intero comparto “ ) e l' usurpazione delle prerogative consiliari, che il medesimo intendeva salvaguardare ( attraverso il richiamo dei P.I.I. e del P.R.U. quali modalità di intervento).
    Inoltre i suddetti parcheggi interrati dovrebbero essere , in prevalenza, destinati ai residenti del centro storico ( con modalità giuridiche da definire ), mentre quelli a rotazione dovrebbero essere eventualmente previsti ( in misura non prevalente ) dal Piano urbano del traffico e dal Programma urbano dei Parcheggi ( di competenza del consiglio comunale e non approvati ).
    E' evidente la difformità dell' intervento approvato rispetto alle suddette prescrizioni, e, conseguentemente, l' esigenza di derogare allo strumento urbanistico adottato, attraverso deliberazione di competenza consiliare.
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    Sulla tempestività del presente ricorso, giova evidenziare che gli altri atti relativi al presente procedimento, evocati dalla deliberazione di G.C. n. 487 del 21 luglio 2005, hanno natura endoprocedimentale , e , in ogni caso, per il loro carattere non definitivo, non sono idonei a comportare la lesione delle prerogative consiliari, oggetto della presente contestazione.
    Infatti la deliberazione di G.C. n. 852 del 29 luglio 2004 si limita a dichiarare di interesse dell' amministrazione il progetto presentato dal raggruppamento controinteressato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 37 ter della L. 109/1994 ( all. 3 ).
    Tale disposizione prevede che, nell' ambito del procedimento di finanza di progetto, qualora la proposta avanzata dal promotore sia ritenuta di pubblico interesse , la relativa valutazione apre il via alla gara, contemplata dal successivo art. 37 quater , in esito alla quale il progetto iniziale può subire profonde modificazioni , allorchè siano pervenute altre offerte.
    Va da sé che il progetto preliminare favorevolmente delibato ai sensi dell' art. 37 bis, costituisce mera ipotesi provvisoria ( cfr. T.A.R. Lombardia , Milano, II sezione Sentenza n. 981 del 16/05/2005 per cui “ L'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è atto autonomamente impugnabile, in quanto solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica privata “ ).
    Anche la determina dirigenziale 7 marzo 2005 n. 16, con la quale il raggruppamento controinteressato è stato dichiarato aggiudicatario , costituisce semplice atto della procedura di gara , la cui correttezza è estranea alla sfera di interesse dei ricorrenti ( All. 4 ).
    Tale atto non reca l' approvazione definitiva della convenzione tra le parti, con la quale sono state usurpate svariate prerogative del consiglio comunale .
    Solo con la deliberazione di G.C. n. 487/2005 e la successiva stipulazione del suddetto accordo ( All. 1 e 2 ) , sono state disposte “ alienazioni “ immobiliari, è stata regolamentata l' organizzazione di un “ servizio pubblico “, con le relative tariffe ,e sono state affidate “ attività e servizi mediante convenzioni “ , in spregio all' art. 42 del D.L.vo 267/2000.
    La lesione delle prerogative dei consiglieri comunali, correlata alle anzidette previsioni, si realizza solo nel momento finale del procedimento e non prima ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V 4 agosto 2003 n. 10812 per cui “ l' interesse e, quindi l' onere, alla proposizione del ricorso giurisdizionale non inizia a decorrere prima dell' atto conclusivo del procedimento “ ).
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    Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti giova richiamare quanto statuito da codesto Ecc.mo TAR in analoga controversia proposta da alcuni consiglieri comunali di minoranza del Comune di Milano , avverso atti reputati lesivi delle attribuzioni del consiglio ( All. 10 ).
    Si allude alla sentenza della III sezione 6 maggio 2004 n. 1622 la quale afferma che “ deve ritenersi sussistente la legittimazione al giudizio da parte di singoli consiglieri comunali per l' impugnazione di atti che essi assumano essere stati adottati in violazione di prerogative consiliari , trattandosi di lesione del diritto all' ufficio , che non appartiene soltanto all' organo collegiale nel suo insieme , ma anche personalmente e separatamente a ciascun consigliere , in relazione alla titolarità dei rispettivi uffici “ .
    Tale pronuncia si sofferma , con ripetuti richiami alla giurisprudenza prevalente di altri TAR e del Consiglio di Stato, sulle prerogative dei consiglieri che “ si sostanziano nel diritto di partecipare alle sedute consiliari, di esprimere le proprie opinioni nell' ambito collegiale , di prendere visione degli atti che concernono le deliberazioni e di esercitare le altre connesse funzioni previste dalla legge “ .
    La stessa, in seguito all' impugnazione del Comune di Milano , è stata confermata dal Consiglio di Stato , con sentenza della V sezione del 3 marzo 2005 n. 832.
    Inoltre, relativamente al settore delle opere pubbliche, codesto TAR, sezione di Brescia, ha affermato che “ sussiste la legittimazione a ricorrere avverso la delibera giuntale di conferimento di incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione della piazza, in capo ai consiglieri comunali di minoranza “ ( T.A.R. Lombardia, Brescia, 24 agosto 2004 n. 925 ).
    Ciò senza contare che i ricorrenti figurano tra i promotori del referendum consultivo afferente l' opera de qua, che verrebbe vanificato dall' esecuzione dei provvedimenti impugnati.
    Sulla domanda incidentale di sospensione cautelare gli atti impugnati creano grave pregiudizio al munus elettivo dei ricorrenti, tenuto conto della rilevanza dell' intervento , della sua incidenza su un contesto cruciale e dall' acceso dibattito in corso nella città ( testimoniato dalla richiesta di referendum ), che dovrebbe avere naturale sbocco nell' aula consiliare.
    L' esecutivo, con nota diramata nei giorni scorsi, ha preannunciato l' inizio dei lavori per il giorno 26 settembre 2005 ( all. 6 ).
    E' chiaro che, in assenza di idonea misura cautelare, la situazione dei luoghi verrebbe alterata in modo irreversibile nel corso del giudizio e la pronuncia di merito perderebbe di significato concreto, in quanto il consiglio comunale si troverebbe a deliberare ad opere fatte .
    I consiglieri , pertanto, non potrebbero decidere in serenità.
    Ciò senza contare che il mandato elettivo dei ricorrenti scade nella primavera del 2007.
    SI CONCLUDE, pertanto, per l' accoglimento del presente ricorso, con l' annullamento, previa sospensione, degli atti e dei provvedimenti impugnati.
    Con vittoria di spese tutte, diritti ed onorari del giudizio.
    Il legale costituito chiede di essere sentito in camera di consiglio.
    SI PRODUCE
    1. Convenzione per la progettazione, costruzione e gestione in diritto di superficie di un autoparcheggio pubblico in struttura.
    2. Delib. G.C. 497 del 21 luglio 2005
    3. Determina dirigenziale n. 16 del 7/3/2005
    4. Delib. G.C. n. 852 del 29 luglio 2004
    5. Estratto N.T.A. annesse al p.r.g. adottato nel 2002
    6. Comunicato relativo all' inizio dei lavori
    7. Estratto del programma OO.PP. 2003-2005
    8. Estratto programma OO.PP. 2004-2006
    9. Planimetria stradale
    10. Frontespizio delib. Consiglio Comunale.
    11. Atto della commissione per i referendum 11/7/2005
    Monza/Milano
    Avv. Claudio Colombo

    Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
    Milano
    Istanza per la concessione di misure cautelari provvisorie

    L' inizio dei lavori è previsto per il 26 settembre 2005
    Ne deriva che, qualora si attendesse la celebrazione della camera di consiglio collegiale, i Lavori sarebbero già iniziali e la situazione dei luoghi modificata
    Esistono, pertanto, i requisiti di estrema gravità ed urgenza idonei a giustificare la concessione della misura cautelare provvisoria ex art. 21 della L. 1034/1971.
    Pertanto il sottoscritto procuratore
    CHIEDE
    Che vengano concesse le misure cautelari provvisorie, consistenti nella sospensione interinale degli atti impugnati, sino alla prossima camera di consiglio.
    Monza/Milano /9/2005
    Avv. Claudio Colombo

    Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
    Milano
    Istanza per l' autorizzazione alla notificazione tramite fax
    I ricorrenti hanno assoluta urgenza di trattare l' istanza di sospensione cautelare . Ciò appare possibile , purchè sussista la possibilità di effettuare immediatamente le notificazioni.
    L' avv. Claudio Colombo è altresì autorizzato alla notificazione ai sensi della l. 53/1994, giusta autorizzazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Monza del 19/9/2003
    Alla luce delle precedenti considerazioni il sottoscritto, nella sua qualità di procuratore dei ricorrenti
    CHIEDE
    Di essere autorizzato alla notificazione del ricorso a mezzo fax
    Monza/Milano
    Avv. Claudio Colombo

    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
    MILANO
    IL PRESIDENTE

    Visto il ricorso proposto da Allevi Dario ed altri contro il Comune di Monza e nei confronti di Parcheggi Italia s.p.a. e Codelfa s.p.a.
    Vista la richiesta di notificazione del ricorso stesso a mezzo telefax ai sensi dell' art. 12 L. 205/2000
    Visto l' art. 12 della L. 205/2000
    AUTORIZZA
    La parte ricorrente ed i suoi difensori alla notifica del ricorso sopra specificato a mezzo trasmissione via telefax , ai sensi dell' art. 12 L. 205/2000, con obbligo di eseguire tali notifiche anche per le vie ordinarie .
    Il presente decreto sarà notificato via fax a cura del richiedente alle parti resistenti ed ai controinteressati .
    Milano

    RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE : io sottoscritto Avv. Claudio Colombo, del Foro di Monza autorizzato alle notificazioni ai sensi della L. 53/1994, in forza di deliberazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Monza del 15/9/2003 , notifico il suesteso atto ( ricorso al TAR Lombardia ) a mezzo del servizio postale tramite l' ufficio Postale di Vedano al Lambro, in piego raccomandato con avviso di ricevimento a:
    Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la Carica presso la Sede Municipale in Monza ( fax 039/2372557 )

    Vedano al Lambro 26/9/2005
    Avv. Claudio Colombo


    Parcheggi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede di Via Calderon della Barca n. 2- 20122 MILANO ( fax 02/58328221 )
    Vedano al Lambro 26/9/2005
    Avv. Claudio Colombo



    Codelfa s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede di fraz. Passalacqua 15057 Tortona – Al ( fax 013-1812112 )

    Vedano al Lambro 26/9/2005
    Avv. Claudio Colombo