STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE - E' costituita un'associazione denominata "L'Arengario".
L'associazione ha sede in Monza, via Buonarroti, n. 72 .
Art. 2. SCOPI - L'associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione di utili e/o di riserve.
a) Essa non rappresenterà alcun partito politico e si propone di promuovere iniziative culturali e di pubblicare un giornale periodico, inizialmente a cadenza mensile, di informazione, rivolto ai cittadini monzesi con l'obiettivo di fornire notizie e approfondimenti su tutti i temi di interesse collettivo. La linea editoriale del giornale sarà orientata nell'area del centro-sinistra e garantita dalla personalità stessa dei soci.
b) Le notizie e gli approfondimenti pubblicati sul giornale "L'Arengario" si atterranno a uno stile di grande pacatezza, faranno riferimento alla forza della ragione e dei fatti, saranno "sine ira et studio", cioè senza malanimo e parzialità, si eviteranno toni scandalistici e urlati.
c) Il giornale ospiterà opinioni e idee diverse con grande apertura intellettuale in un confronto corretto e costruttivo al fine di fornire al lettore elementi utili per la conoscenza dei fatti.
d) II giornale darà voce e spazio alle domande e alle richieste di tutti i cittadini, in particolare a quelle provenienti dalle fasce meno rappresentate e più indifese.
e) il giornale promuoverà la conoscenza del funzionamento delle istituzioni pubbliche e degli atti deliberativi da esse adottate al fine di rendere trasparenti responsabilità e conseguenze.
f) II giornale privilegerà altresì i temi del lavoro, della salute, della giustizia, della scuola, dell'assetto del territorio, dell'ambiente, del mondo giovanile, della cultura, dello sport inteso principalmente come pratica sportiva di base.
Art. 3. DENOMINAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE - La testata del giornale adotterà il nome dell'associazione "L'Arengario", verrà registrata a norma di legge e resterà di proprietà dell'associazione.
Art. 4. l soci si impegnano a prestare gratuitamente la loro personale attività, nei limiti della loro disponibilità di tempo, per la realizzazione del giornale e per la sua diffusione.
Art. 5. Tutte le collaborazioni, prestate da soci o da non soci, sono, di norma, a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Comitato di redazione, che potrà decidere la corresponsione di rimborsi spese e/o di compensi per prestazioni specifiche espressamente e preventivamente commissionate.
Art. 6. Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci, che coincide con il Comitato dei Garanti;
- il Presidente dell'associazione;
- il Consiglio direttivo, che coincide con il Comitato di redazione;
- il Direttore responsabile.
Titolo II
Assemblea dei soci (Comitato dei Garanti)
Art. 7. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che dieci soci ne facciano richiesta.
La data e l'ordine dei giorno saranno comunicati con i mezzi che il Presidente riterrà più opportuni, anche tramite il giornale prodotto dall'associazione.
Art. 8. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di quindici giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 10. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:
a) fissare le direttive per lo svolgimento dell'attività dell'associazione entro i confini statutari;
b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
d) vigilare sul rispetto delle norme statutarie.
Spetta all'Assemblea generale straordinaria la decisione sulle proposte di modifica del presente Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Art. 11. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.
Art. 12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, dal socio più anziano.
Art. 13. L'Assemblea può, a maggioranza assoluta dei soci e con scrutinio segreto, disporre la radiazione di soci che abbiano ripetutamente e gravemente violato le norme del presente Statuto, con parole, scritti o comportamenti.
Art. 14. II Presidente dell'Assemblea dura in carica tre anni e decade qualora non provveda ai suoi compiti statutari di convocare le Assemblee.
Soci
Art. 15. Possono far parte dell'associazione tutti coloro, cittadini o associazioni, che siano interessati all'associazione stessa e ne condividano l'orientamento e le finalità.
Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il Comitato dei Garanti.
I soci per essere ammessi devono accettare e sottoscrivere le finalità dell'ente.
I soci sono tenuti a versare all'associazione, nel momento in cui entrano a farne parte, un contributo associativo di £ 50.000 per i soci ordinari e di £ 100.000 per i soci benemeriti, salvo modifiche future.
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano, inoltre, a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Titolo III
Consiglio direttivo
Art. 16. II Consiglio direttivo è composto dai soci, eletti dall'Assemblea, che abbiano particolari competenze specifiche in materia, il cui numero potrà variare, a seconda delle esigenze dell'associazione, e, comunque, non essere inferiore a dieci.
Art. 17. Al Consiglio direttivo spetta:
a) eleggere il Presidente dell'associazione:
b) nominare e revocare il Direttore responsabile;
c) prendere tutte le decisioni inerenti al funzionamento dell'associazione, nei limiti statutari, e alla pubblicazione dei giornale;
d) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
e) svolgere le funzioni di Comitato di redazione.
Titolo IV
Scioglimento
Art. 18. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra istituzione o ente avente finalità analoghe.
Titolo V
Disposizione finale
Art. 19. Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di Diritto comune.